Realizzare una pista forestale/piazzale provvisorio di deposito di legname

Realizzare una pista forestale/piazzale provvisorio di deposito di legname

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Chi vuole realizzare una pista forestale e/o un piazzale provvisorio di deposito del legname deve presentare apposita comunicazione ai sensi del Regolamento regionale 20/07/2007, n. 5, art. 76 d'inizio lavori.

Per la realizzazione delle piste forestali per l’esbosco del legname e/o dei piazzali di deposito del legname vanno rispettate le indicazioni contenute nel Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5, art. 76, com. 1, e in particolare devono essere rispettate le seguenti norme tecniche:

  • le infrastrutture devono avere fondo naturale
  • non devono comportare movimenti di terra superiori a cento metri cubi
  • la larghezza utile della pista non deve eccedere tre metri e sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri
  • è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell’alveo e sulle sponde di corsi d’acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all’intervento di impluvi o fossi di sgrondo delle acque
  • il tracciato non può comportare l’attraversamento di corsi d’acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde
  • le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture
  • le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità
  • non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi
  • non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali
  • le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque
  • lo stato dei luoghi deve essere ripristinato entro 24 mesi dalla data di presentazione della comunicazione di realizzazione della pista forestale e/o del piazzale di deposito del legname.

Approfondimenti

Cosa serve?
  • dati anagrafici del dichiarante: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, e-mail, indirizzo PEC
  • copia carta d'identità del dichiarante
  • dati geografici intervento: località, comune interessato, dati catastali (foglio/i e mappale/i)
  • consenso del proprietario / dei proprietari, completo di carta d'identità
  • indicazione se i lavori verranno realizzati in proprio o in affidamento a una ditta
  • cartografia in scala con individuazione del tracciato della pista forestale e/o della posizione del piazzale provvisorio di deposito legname
  • planimetria catastale in scala con individuazione del tracciato della pista forestale e localizzazione del piazzale di deposito
  • documentazione fotografica di rilievo
  • consenso dei proprietari dei terreni all’esecuzione dell’intervento (se necessaria).

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Sezioni: Agricoltura

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:26.10