Regolamento del SUAP Associato di Valle Trompia

Questo è il testo della Convenzione per la Gestione Associata dello Sportello Unico Attività Produttive che tutte le 18 amministrazioni comunali della Valle Trompia e le 3 dei comuni esterni alla Valle che si sono aggregate, hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali, per regolare complessivamente ed al proprio interno le attività relative al SUAP ed affidare alla Comunità Montana di Valle Trompia il ruolo di capofila.

 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

dei COMUNI DELLA VALLE TROMPIA, DI COLLEBEATO, CELLATICA E OSPITALETTO.

 

Premesso:

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo 11, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;

che l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;

che con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 è stato abrogato il DPR 20 ottobre 1998, n. 447, "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi ", essendo intervenuto su quest'ultimo l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP;

che la citata legge n. 133/2008 con il comma 3 dell'art. 18 demanda ad uno specifico regolamento la semplificazione ed il riordino dello sportello unico delle attività produttive;

che con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 160 del 7 settembre 2010 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, camma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per attività produttive, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:


COMUNITA' MONTANA di VALLE TROMPIA deliberazione assembleare n. 18 del 27.07.2011;
Comune di BOVEGNO deliberazione consiliare n.20 del 03.08.2011
Comune di BOVEZZO deliberazione consiliare n.41 del 12.07.2011;
Comune di BRIONE deliberazione consiliare n.15 del 29.07.2011;
Comune di CAINO deliberazione consiliare n.20 del 29.08.2011;
Comune di CELLATICA deliberazione consiliare n.36 del 30.09.2011;
Comune di COLLEBEATO deliberazione consiliare n.18 del 08.09.2011;
Comune di COLLIO deliberazione consiliare n.15 del 01.09.2011;
Comune di CONCESIO deliberazione consiliare n.42 del 21.07.2011;
Comune di GARDONE V.T. deliberazione consiliare n.28 del 28.07.2011;
Comune di IRMA deliberazione consiliare n.16 del 09.09.2011;
Comune di LODRINO deliberazione consiliare n.09 del 12.07.2011;
Comune di LUMEZZANE deliberazione consiliare n.70 del 26.07.2011;
Comune di MARCHENO deliberazione consiliare n.18 del 21.07.2011;
Comune di MARMENTINO deliberazione consiliare n.16 del 09.09.2011;
Comune di NAVE deliberazione consiliare n.20 del 29.08.2011;
Comune di OSPITALETTO deliberazione consiliare n.8 del 24.05.2012;
Comune di PEZZAZE deliberazione consiliare n.21 del 14.07.2011;
Comune di POLAVENO deliberazione consiliare n.28 del 19.07.2011;
Comune di SAREZZO deliberazione consiliare n.54 del 13.09.2011;
Comune di TAVERNOLE SUL MELLA deliberazione consiliare n.18 del 09.08.2011;
Comune di VILLA CARCINA deliberazione consiliare n.22 del 04.07.2011;


che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

 

Art. 1- Oggetto

1.  La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni della Valle Trompia, di Collebeato, Cellatica e di Ospitaletto, sulla base del "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008".


Art. 2 – Finalità

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, quali azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività.

2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.


Art. 3 – Principi

1.  L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e con gli enti, con i quali la comunicazione, trasmissione documenti e istanze avviene unicamente mediante modalità telematica.


Art. 4 – Durata

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula del presente atto;

2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti.

 

Art. 5 – Funzioni

1.  La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, I'esercizio delle funzioni di carattere:

a. Amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
b. Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;

3. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo comprendono la segnalazione di inizio attività e le procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti:

a. la localizzazione;
b. la realizzazione;
c. la ristrutturazione;
d. l'ampliamento;
e. la cessazione;
f. la riattivazione;
g. la riconversione;
h. l'esecuzione di opere interne;
i. la rilocalizzazione.


Art. 6— Organizzazione del Servizio

1.  La Comunità Montana di Valle Trompia mette a disposizione dei Comuni dell’aggregazione:

a. Il coordinamento complessivo dello Sportello Unico mediante specifico servizio di assistenza;
b. Lo sportello telematico (denominato Geoportale) che è una piattaforma per l'erogazione di servizi che consente di ottemperare a tutte le esigenze derivanti dall'attivazione e svolgimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive; agli utenti di compilare via Web i tradizionali moduli cartacei, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati richiesti ed inviarli per via telematica al SUAP;
c. Uno specifico software per la gestione delle pratiche e dei procedimenti SUAP, all'interno dell'ambiente SIT della Comunità Montana;
d. La gestione, manutenzione, aggiornamento ed assistenza dello sportello telematico e dello specifico software di gestione delle pratiche.

2. L'organizzazione del servizio di Suap rispetto alle funzioni definite dall'articolo precedente è svolta con la modalità scelta da ogni comune ovvero di comune accordo tra i comuni interessati, tra le seguenti diverse modalità:

A. Il Comune esercita in forma diretta le funzioni di SUAP, comprese l'indizione della conferenza di servizi, le audizioni ed il coordinamento generale dei rapporti con le altre amministrazioni (quest'ultima attività nell'ambito delle convenzioni sottoscritte dalla Comunità Montana per tutti i comuni);

B. Il Comune non è in grado di esercitare interamente o parzialmente le funzioni di SUAP e quindi necessita di servirsi di un diverso comune, previo accordo con lo stesso che ne regola i rapporti economici ed amministrativi. Tale possibilità può essere esercitata in due diverse modalità:

a. Il Comune non in grado di svolgere alcune funzioni di SUAP nomina un proprio Responsabile del SUAP, riceve direttamente l'istanza ed emette il provvedimento finale, delegando lo svolgimento del procedimento, ad eccezione dell'indizione della conferenza dei servizi ma compresi il coordinamento generale dei rapporti con le altre amministrazioni e le audizioni al "Comune Guida";

b. Il Comune non in grado di svolgere totalmente le funzioni di SUAP, non nomina un proprio Responsabile del SUAP, si accorda con un "Comune Capofila" per lo svolgimento completo delle funzioni di SUAP, compresa la messa a disposizione del Responsabile e compresa l'indizione della conferenza di servizi, le audizioni e il coordinamento generale dei rapporti con le altre amministrazioni;

3. La Comunità Montana stipula le convenzioni con gli enti esterni interessati dalle fasi del procedimento di SUAP, in nome e per conto dei Comuni che partecipano alla gestione associata dello SUAP;

4.  La scelta iniziale del SUAP dei Comuni riguardo alla gestione del procedimento dello Sportello Unico, interna o delegata ad altro Comune, ai sensi del precedente comma 2, viene indicata nell'allegato 1, mentre i rapporti economici ed amministrativi intercorrenti tra tali comuni saranno regolati da accordi tra gli stessi. Le eventuali modifiche della scelta iniziale saranno comunicate dal Comune alla Comunità Montana e da questa a tutti gli altri comuni dello sportello unico.


Art. 7 – Responsabili

1. Alla direzione di ciascuno Sportello Unico è preposto un Funzionario Responsabile, appartenente al Comune ovvero al "Comune Capofila", secondo quanto indicato al precedente art. 6 - c. 2 — B) — b;

2. Ai Funzionari Responsabili compete in termini generali l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo;

3. Ai Funzionari Responsabili dei comuni di cui all'art. 6 comma 2 lett. A) compete in particolare la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 5, 2° comma per quanto riguarda le autorizzazioni relative al territorio di competenza dei comuni di appartenenza. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Funzionario può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub¬procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento;

4. Ai Funzionari Responsabili dei comuni di cui all'art. 6 comrna 2 lett. B). a. compete la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 5, 2° comma per quanto riguarda Ie autorizzazioni relative al territorio di competenza dei comuni di appartenenza. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Funzionario Responsabile riceve direttamente l'istanza, cura l'inoltro della pratica al "Comune Guida", delegando a questo lo svolgimento del procedimento, ad eccezione dell'indizione della conferenza che rimane di sua competenza, ed infine emette il provvedimento finale. Il Funzionario Responsabile esercita in ogni caso la diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento;

5. Ai Funzionari Responsabili del "Comune Capofila" di cui all'art. 6 comma 2 lett. B). b. compete in particolare la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 5, 2° comma per quanto riguarda le autorizzazioni relative al territorio di competenza del comune di appartenenza e degli altri comuni che hanno che hanno scelto il "Comune capofila", secondo l'Allegato 1 di cui al comma 4 art. 6. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Funzionario può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento;

6. Relativamente alle proprie competenze, tutti gli Sportelli Unici esercitano altresì compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, nei confronti delle altre strutture dell'ente cointeressate a dette attività;

7. Il Responsabile dello Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l' esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti degli Sportelli Unici.

 

Art. 8 - Incarichi di direzione degli Sportelli Unici

1. L'incarico di direzione dello Sportello Unico è conferito dal Sindaco del Comune interessato, secondo le modalità e le procedure vigenti presso lo stesso comune;

2. Nel caso di cui all'art. 6 — e. 2 - B) — b. l'incarico di direzione dello Sportello Unico del "Comune Capofila" è conferito dal Sindaco del Comune Capofila medesimo, secondo le modalità e le procedure vigenti presso lo stesso comune, mentre l'incarico di direzione dello sportello unico degli altri comuni interessati è conferito dal Sindaco del Comune interessato;

3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Funzionario Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza.


Art. 9 - Consulta degli Enti Associati

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello Unico è istituita la Consulta degli Enti Associati di cui fanno parte i Sindaci dei Comuni aderenti ed il Presidente della Comunità Montana;

2. La Consulta inoltre procede alla definizione della quota associativa;

3. La Consulta è convocata dal Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

 

Art. 10 - Conferenza dei Responsabili

1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie strutture è costituita la Conferenza dei Responsabili degli Sportelli Unici degli enti associati;

2. La Conferenza è convocata e presieduta da un Funzionario appositamente indicato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Trompia ed è composta dallo stesso e da tutti i Responsabili degli Sportelli Unici dei comuni associati;

3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata degli Sportelli Unici;

4. in particolare la Conferenza:

- Verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
- Definisce le procedure, e le modulistiche, che devono essere applicate uniformemente dagli Sportelli Unici, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;
- Decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;
- Può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;
- Formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
- Formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo;
- Formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti;

5. La Conferenza predispone altresì periodicamente relazioni sull' attività svolta e piani di lavoro per l'attività dello Sportello Unico associato nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dalla Consulta degli Enti Associati, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico;

6. La convocazione della Conferenza è disposta dal Presidente con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.


Art. 11 - Formazione e aggiornamento

1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa;

2. A tal fine, la Comunità Montana di Valle Trompia, secondo le indicazioni fornite dalla Consulta degli Enti Associati e dalla Conferenza dei Responsabili e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati agli Sportelli Unici degli enti convenzionati, nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale delle altre strutture dei medesimi enti che interagisce con il procedimento unico per le attività produttive.


Art. 12 - Dotazioni tecnologiche

1. Gli Sportelli Unici devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano la trasmissione di istanze, segnalazioni e documenti allegati e garantiscano la comunicazione tra Sportello Unico delle Attività Produttive e gli enti e l'utenza esclusivamente con modalità telematica;

2. In particolare gli Sportelli Unici in riferimento alle modalità di cui sopra devono far riferimento a quanto previsto nell'Allegato Tecnico del Regolamento del DPR 7 settembre 2010 n.160, che descrive compiutamente le modalità telematiche con cui procedere alla comunicazione e al trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;

3. Le funzioni del SUAP possono essere comunque svolte attraverso il possesso dei seguenti requisiti tecnici minimi:

• casella di PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP per ricevere la documentazione delle imprese; inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti, trasmettere atti, comunicazioni e relativi allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico;

• firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;

• applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito di DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;

• protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;

• sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale, in cui siano pubblicate informazione sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche.

 

Art. 13 - Accesso all'archivio informatico

1.  E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

a. gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
b. le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
c. la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
d. le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti;

2.  Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi;

3.  Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso gli Sportelli Unici di ciascuno dei comuni associati.

 

Art. 14 – Procedimenti

1. L'avvio del procedimento concernente gli impianti produttivi, tanto nella forma del procedimento automatizzato che in quello ordinario, avviene con la presentazione della segnalazione o dell'istanza da parte dell'interessato allo Sportello Unico delle Attività Produttive, ai sensi delle disposizioni di cui al D. P. R. 7 settembre 2010. n. 160;

2. La domanda deve essere inviata con modalità telematica allo Sportello Unico competente per territorio;

3. L'iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli enti convenzionati, secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 160/2011 e successive modifiche.


Art. 15 – Tariffe

1. I servizi resi dagli Sportelli Unici sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. La Consulta degli Enti Associati deciderà se le spese ed i diritti saranno incassati direttamente dal Comune presso il quale è destinata la domanda o centralmente dalla Comunità Montana, che provvederà successivamente al relativo riparto.


Art. 16 - Impegni degli enti associati

1. Ciascuno dei comuni associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali degli Sportelli Unici;

2. Gli enti associati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.


Art. 17 - Rapporti finanziari

1. La Comunità Montana di Valle Trompia quale ente organizzatore del servizio provvede a mettere a disposizione dei comuni aderenti allo Sportello Unico le infrastrutture, i software, i supporti, le consulenze e di ogni altro servizio rientrante nel comma 1 dell'art. 6 della presente convenzione. La spesa che ne deriva, sia iniziale di costruzione che annuale di gestione, per il periodo dei primi tre anni di attività, è ripartita tra i comuni aderenti secondo le modalità di cui alla tabella allegata e dovrà essere versata da ogni ente entro le seguenti scadenze:

  2011 – entro il mese di agosto
2012 – entro il mese di aprile
2013 – entro il mese di aprile

2. La quota di cui al precedente comma non comprende gli impegni finanziari a carico o a favore dei singoli comuni che non riguardando la Comunità Montana di Valle Trompia, e saranno regolati da accordi tra i comuni interessati, come indicato al comma 4 del precedente articolo 6;

3. Sono in ogni caso a carico di ciascun comune associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo Sportello Unico.


Art. 18 – Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione assembleare o consiliare e con formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare;

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.


Art. 19 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli enti aderenti, con deliberazione assembleare e consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Art. 20 — Norme finali

1. Alla convenzione possono aderire con deliberazione di consiglio comunale altri comuni. In tale evenienza non è necessario che la Comunità Montana di Valle Trompia ed i comuni inizialmente aderenti adottino nuovo atto deliberativo, sarà sufficiente che il Presidente della Comunità Montana ed il Sindaco del comune entrante, che avrà approvato la convenzione in consiglio comunale, sottoscrivano una integrazione alla presente convenzione mediante scrittura privata.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo il comune entrante si farà carico della quota di partecipazione stabilita dall’art. 17 in misura analoga a quanto corrisposto dagli altri comuni aderenti, in modo da contribuire in modo egualitario anche alle spese di costituzione e mantenimento della struttura.

 

Sottoscritto e firmato da:

1. BETTINSOLI BRUNO il quale interviene nel presente atto nella qualità di PRESIDENTE della COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

2. ARAMINI TULLIO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di BOVEGNO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

3. BAZZANI ANTONIO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di BOVEZZO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

4. SVANERA ALMIRO GINO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di BRIONE in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

5. BERTACCHINI SIMONA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di CAINO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

6. CINGIA PAOLO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di CELLATICA in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

7. TREBESCHI ANTONIO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di COLLEBEATO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

8. ZANINI MIRELLA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di COLLIO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

9. RETALI STEFANO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di CONCESIO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

10. GUSSAGO MICHELE il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di GARDONE V.T. in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

11. BERTELLI MAURO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di IRMA in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

12. BETTINSOLI ISIDE il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di LODRINO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

13. VIVENZI SILVERIO PIETRO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di LUMEZZANE in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

14. MORANDI BARBARA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di MARCHENO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

15. ZANOLINI GABRIELE il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di MARMENTINO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

16. BERTOLI TIZIANO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di NAVE in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

17. DE SIMONE GIOVANNI il quale interviene nel presente atto nella qualità di DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO del Comune di OSPITALETTO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

18. RICHIEDEI SERGIO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di PEZZAZE in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

19. PELI FABIO OTTAVIO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di POLAVENO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

20. OTTELLI MASSIMO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di SAREZZO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

21. PORTERI ANDREA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di TAVERNOLE SUL MELLA in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

22. GIRAUDINI GIANMARIA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di VILLA CARCINA in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;