Il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" disciplina lo svolgimento delle manifestazioni temporanee aperte al pubblico.
In origine, per organizzare qualsiasi tipo di manifestazione era necessaria una “licenza” (oggi chiamata “autorizzazione” secondo la Legge 07/08/1990, n. 241).
Successivamente, la norma è stata aggiornata introducendo la “SCIA” per eventi con massimo 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio.
In base alla normativa vigente, chi organizza una manifestazione temporanea deve quindi utilizzare uno dei seguenti regimi amministrativi:
- autorizzazione
- SCIA.
La Sentenza della Corte costituzionale 15/02/1970, n. 56 ha stabilito che l’art. 68 non si applica in particolare alle manifestazioni organizzate in forma non imprenditoriale (senza scopo di lucro).
Di conseguenza per le manifestazioni svolte in forma non imprenditoriale è sufficiente una comunicazione.
Approfondimenti
In caso di spettacoli dal vivo attività culturali (teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche) si rimanda alla pagina dedicata
In tutte le amministrazioni…
Per l'organizzazione di manifestazioni prendere visione della circolare di ATS "requisiti minimi igienico sanitari e norme di buona pratica per la preparazione, somministrazione, vendita e/o trasporto di generi alimentari e bevande durante le manifestazioni temporanee (padiglioni, automarket, chioschi, banchi di vendita autotrasportati, etc.)" .