La definizione di Reticolo Idrico Minore (RIM) deriva dalla ricognizione di tutto il reticolo superficiale presente nel territorio comunale, realizzata da ciascuna amministrazione competente per identificare i corsi d’acqua presenti.
Appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d’acqua, anche non più attivi, rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT). Il Reticolo Idrico Minore è quindi costituito da tutti i corsi d’acqua che non appartengono al Reticolo Idrico Principale, al Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e che non siano canali privati.
Sono infatti da escludere:
- i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) si sono artificialmente e appositamente immesse in base a singoli atti di concessione di derivazione e l’utilizzazione delle acque pubbliche ai sensi del T.U. 1775/1933
- i canali adacquatori realizzati all’interno delle proprietà agricole per convogliare le acque di irrigazione
- i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue.
Approfondimenti
È l’attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze.
Le attività di polizia idraulica comprendono:
- la vigilanza
- l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia
- il rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione dei beni demaniali
- il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere, anche a carattere occasionale (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc), ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua
- il rilascio di autorizzazioni provvisorie.
Normativa da ricordare:
- alle Regioni è stata trasferita la gestione del demanio idrico (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, art. 39). In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali “i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 e al Regio Decreto 09/12/1937, n. 2669, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua”
- ciascuna Comunità Montana può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di apposita convenzione alla quale possono aderire anche i comuni limitrofi (Legge regionale 27/06/2008, n.19, art. 9, com. 3)
- i Comuni possono gestire in forma associata le funzioni di polizia idraulica e, quelli facenti parte di Comunità Montane, possono affidare alle stesse la gestione del Reticolo Idrico Minore (Delibera di Giunta regionale del 25/10/2012, n. IX/4287, art. 17)
- Regione Lombardia ha delegato ai Comuni le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore (Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 3, com. 114).
Dal 2001 Regione Lombardia ha delegato alle amministrazioni comunali le funzioni di “Autorità Idraulica” sui corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore. I Comuni hanno così le responsabilità di:
- identificare il reticolo di propria competenza
- effettuare la manutenzione sullo stesso
- applicare i canoni per l’occupazione delle aree demaniali.
I Comuni possono anche affidare alle Comunità Montane di cui fanno parte la gestione del Reticolo Idrico Minore, sottoscrivendo specifica convenzione.
La Comunità Montana di Valle Trompia, sulla base della Delibera di Giunta regionale del 25/10/2012 n. IX/4287, ha stipulato un’apposita convenzione per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del Reticolo Idrico Minore. La convenzione ha il compito di:
- svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico e concessioni demaniali inerenti opere ed usi che possono interferire con il normale regime ed il normale deflusso delle acque o che sono collocati all’interno delle rispettive fasce di rispetto
- riscuotere ed introitare i canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti al Reticolo Idrico Minore Comunale presenti, futuri e pregressi in quanto non prescritti
- eseguire sul suddetto reticolo la necessaria manutenzione ordinaria al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d’acqua stesso.
Questa convezione è stata sottoscritta il 27 dicembre 2012 con 15 Comuni associati alla Gestione Associata del Reticolo Idrico Minore.
Le zone in prossimità di un corso d’acqua sono chiamate fasce di rispetto. Sono individuate tenendo conto:
- delle aree storicamente soggette a esondazioni
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.
Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
Per la valutazione delle operazioni di polizia idraulica, l’amministrazione comunale può definire le fasce di rispetto anche in deroga a quanto previsto dal Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, art. 96, let. f, che fissa il divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad un distanza inferiore a 4 metri e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 metri. L’individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dal Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, art. 96, let. f può avvenire solo dopo aver realizzato gli appositi studi idrogeologici.
Consulta gli schemi grafici di riferimento per determinare in sito la fascia di rispetto dei corsi d’acqua.
Per il rilascio della concessione di polizia idraulica occorre pagare un canone ed eventualmente versare una cauzione, di norma, pari alla prima annualità del canone.
I canoni sono riscossi dal Comune o dal Concessionario delegato e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d’acqua.
Il canone è determinato in base all'allegato F della Delibera di Giunta Regionale 24/10/2018, n. XI/698: Tabella canoni regionali di polizia idraulica. Gli importi indicati nelle tabelle sono già comprensivi dell'indice di inflazione programmata per l'anno 2019.
Nuova Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2018, n. XI/698 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni"
Geom. Leila Clementi (Amministrativo)
Tel. 030.8337433
reticolo@cm.valletrompia.it
Simone Murdocca (GIS e Cartografie)
Tel. 030.8337462
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Enrico Bertussi (Rilascio autorizzazioni)
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